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Cassazione: il datore è obbligato a fornire le divise da lavoro ai dipendenti?


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Con l’ordinanza n. 2261 del 23.01.2024, la Cassazione afferma che, in assenza di un obbligo in capo al datore circa la fornitura delle divise, al dipendente non spetta alcun rimborso delle spese sostenute per l’acquisto degli abiti da lavoro.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente contro il Comune, presso il quale aveva lavorato come agente di polizia municipale, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per la mancata fornitura dei capi di vestiario da utilizzare in servizio.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l'indennità sostitutiva non era prevista da alcuna legge, né da una norma della contrattazione collettiva e neppure da atti deliberativi del datore di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, laddove non sia previsto specificatamente da norme di legge o contrattuali, il datore non abbia alcun obbligo di fornire ai dipendenti le divise da lavoro.

Per la sentenza, ne deriva che in assenza di obbligo in capo al datore, il lavoratore non abbia diritto neppure a ricevere alcuna indennità o ristoro per essersi autonomamente procurato la divisa.

Secondo i Giudici di legittimità, unica eccezione a tale principio generale è rappresentata dall’ipotesi in cui gli indumenti da lavoro rappresentino un dispositivo di protezione individuale: in presenza di tale circostanza, infatti, il datore è obbligato a fornire la divisa ai dipendenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la non debenza della richiesta indennità.

A cura di Fieldfisher