Con la sentenza n. 43662 del 28.11.2024, la Cassazione penale afferma che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603 bis c.p., non può trovare applicazione ai settori che utilizzano prestazioni di lavoro intellettuale.
Il fatto affrontato
La presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, operante nel settore dell’istruzione, viene ritenuta colpevole dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p.) per aver:
- sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno;
- costretto taluni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con minaccia consistita nel prospettarne la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.
La sentenza
La Cassazione – ribaltando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’art. 603 bis c.p. non può essere applicato a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo, artigianale o industriale.
Per la sentenza, infatti, la norma si riferisce al reclutamento o all'utilizzazione di 'manodopera', termine legato non solo al carattere manuale dell’attività, ma anche alla prestazione di lavoro privo di qualificazione.
Secondo i Giudici di legittimità, detti elementi sono estranei al lavoro intellettuale, ove l'intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito e ricondotto nella categoria generica della manodopera.
Su tali presupposti, visto che la cooperativa operava in un settore tipicamente intellettuale (quello dell’istruzione), la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputata limitatamente al reato di sfruttamento del lavoro.
A cura di WST