Con l’ordinanza n. 25525 del 17.10.2025, la Cassazione afferma che il lavoratore turnista ha diritto al buono pasto, ogniqualvolta il turno contempli un intervallo dopo sei ore di prestazione consecutiva.
Il fatto affrontato
I lavoratori, infermieri turnisti, ricorrono giudizialmente al fine di vedersi riconoscere il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto, limitato dal regolamento aziendale solo al personale non turnista con rientro pomeridiano.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l'attribuzione del buono pasto è una agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti.
Per la sentenza, detto beneficio è condizionato all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, la presenza di un intervallo collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, dà diritto alla fruizione del buono pasto, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza del buono pasto in favore degli infermieri turnisti.
A cura di WST