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Cassazione: dove sono tassati i redditi da lavoro prodotti dal cittadino italiano negli Stati Uniti?


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Con l’ordinanza n. 30800 del 02.12.2024, la Cassazione afferma che i redditi da lavoro prodotti da un cittadino italiano negli Stati Uniti sono imponibili anche in Italia, quale Paese ove il contribuente ha la residenza fiscale, salvo il diritto alla detrazione delle tasse già corrisposte negli USA.

Il fatto affrontato

Il contribuente impugna giudizialmente l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate dichiarava fiscalmente imponibile in Italia la somma di € 31.086,00, prodotta quale reddito di lavoro negli Stati Uniti.
La Commissione Tributaria Regionale rigetta parzialmente la predetta domanda e conferma l’atto impositivo, salvo che per la parte relativa alle somme corrispondenti alle imposte federali già versate dal contribuente negli Stati Uniti.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in materia fiscale, vige il principio secondo cui i redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese nel quale si ha la residenza fiscale.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove il reddito sia percepito (come nel caso di specie) in un Paese estero con cui l’Italia abbia sottoscritto una convenzione, lo stesso risulta imponibile sia nello Stato di produzione che in Italia in ragione della residenza fiscale.

In tali circostanze, continua la sentenza, in Italia viene detratto quanto già pagato negli Stati Uniti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente.

A cura di WST