Con l’ordinanza n. 25840 del 27.09.2024, la Cassazione afferma che, in ossequio anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria, la retribuzione del lavoratore durante le ferie deve comprendere tutte le voci allo stesso corrisposte nei periodi di servizio.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive relative al periodo delle ferie godute nell’intervallo temporale 2016-2021.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente, nei periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta nei periodi di servizio, stante la mancata inclusione dell’indennità perequativa, dell’indennità compensativa e del ticket-mensa.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni ed è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, una diminuzione della retribuzione ordinaria durante i periodi feriali potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.
Ciò, per la sentenza, è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, ritenendo dovute le richieste differenze retributive.
A cura di WST