Stampa

INL – Nota n. 1438 del 14.02.2019 : Limiti all’orario di lavoro notturno – calcolo della media oraria.


manutenzione notturna manto stradale
icona

Con la nota n. 1438 del 14.02.2019, l’Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti sui limiti all’orario di lavoro notturno, con particolare attenzione all’individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, e pari ad 8 H nelle 24.

La citata norma prevede che “ l'orario di lavoro nel lavoro notturno non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.

A sua tempo, con la circ. n. 8/2005 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) aveva precisato che “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa - salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite - considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione (vedi ad esempio gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario normale di lavoro e orario medio)”.

Con la nota n. 1438 del 14.02.2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce indicazioni in merito al corretto modo di intendere “l’arco settimanale” e, quindi, il riferimento alla “settimana lavorativa” entro la quale determinare la media di ore notturne lavorate. Quest’ultima deve essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni e cioè nell’arco temporale settimanale al netto del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Pertanto, nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni, il sesto giorno è da considerarsi giornata lavorativa a zero ore.

Fonte: INL - Nota n. 1438 del 14.02.2019