Con la sentenza n. 283 del 03.06.2025, il Tribunale di Tempio Pausania afferma che, in mancanza di specifica previsione da parte del CCNL di riferimento, anche le assenze dovute a ricovero ospedalieri devono essere computate nel periodo di comporto.
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che non dovevano essere computati, nell’ambito del preavviso, i sessanta giorni di ricovero ospedaliero a cui è stata costretta a seguito delle due operazioni subite al piede.
La sentenza
Il Tribunale di Tempio Pausania rileva preliminarmente che, in assenza di una specifica previsione contenuta nel CCNL, le giornate di ricovero ospedaliero non possono essere spunte dal computo del periodo di comporto.
Nel caso di specie, rileva la sentenza, il CCNL prevede che il periodo di ricovero deve essere escluso dal computo del periodo di comporto solo in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita (quali, in misura esemplificativa ma non esaustiva, l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili).
Secondo il Giudice, dunque, le operazioni al piede subite dalla ricorrente certamente non possono essere qualificate in termini di terapie salvavita, con la conseguenza che le relative giornate di ricovero, in assenza di diversa previsione contrattuale, devono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto.
Su tali presupposti, il Tribunale di Tempio Pausania, ritenendo legittimo il recesso, rigetta il ricorso della lavoratrice.
A cura di WST