Stampa

Tribunale di Pavia: è lecito il licenziamento irrogato con una mail non sottoscritta dal datore?


icona

Con la sentenza n. 469 del 07.09.2025, il Tribunale di Pavia afferma che la comunicazione scritta con cui si intima il licenziamento deve sempre essere sottoscritta dal datore di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento, deducendo che la lo stesso gli era stato comunicato mediante una mail non sottoscritta dal datore di lavoro.

La sentenza

Il Tribunale rileva l’illegittimità del licenziamento intimato con una comunicazione non sottoscritta dal datore di lavoro ed inviata all'indirizzo di posta elettronica del dipendente.

Per la sentenza, detta modalità non integra i requisiti di forma scritta previsti dall'art. 2 L. 604/1966, essendo necessario che l'atto con il quale viene stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta).

Su tali presupposti, il Tribunale di Pavia accoglie il ricorso e dichiara inefficace il licenziamento, riconoscendo il diritto del dipendente ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.

A cura di WST