Con la sentenza n. 1105 del 06.10.2025, il Tribunale di Latina afferma che una comunicazione dell’assenza se priva dei requisiti minimi per svolgere la sua funzione, perché resa verbalmente per interposta persona e in modo assolutamente incompleto, risulta non idonea a giustificare un'assenza protrattasi per lungo tempo senza alcuna notizia ufficiale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi presentato a lavoro per quindici giorni, periodo in cui era soggetto alla custodia cautelare in carcere.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di aver avvertito parte datoriale, mediante un collega, circa la causa della sua assenza.
La sentenza
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che l’impossibilità per il dipendente di presentarsi al lavoro, perché incarcerato, costituisce senz'altro un motivo astrattamente idoneo a giustificare l'assenza improvvisa.
Per la sentenza, tuttavia, il lavoratore ha l’onere di comunicare tempestivamente, efficacemente ed esaustivamente detta circostanza, per porre l'azienda nelle condizioni di riorganizzare il servizio e di assumere in generale i provvedimenti organizzativi conseguenti.
Secondo il Giudice, non rileva affatto che la società possa apprendere informalmente che il dipendente era stato arrestato, perché detta informazione sarebbe in ogni caso incompleta e non idonea a consentire all'azienda di assumere i provvedimenti necessari alla sua sostituzione.
Su tali presupposti, il Tribunale di Latina rigetta il ricorso del lavoratore, dichiarando la legittimità del recesso.
A cura di WST