Con la sentenza n. 333 del 15.10.2024, il Tribunale di Cremona afferma che, anche nei casi di recesso irrogato al dipendente assentatosi volontariamente dal posto di lavoro, il “ticket di licenziamento” dovuto deve essere pagato da parte datoriale.
Il fatto affrontato
La società, all’interno dell’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo notificatogli dall’ex dipendente per ottenere il pagamento del TFR, avanza domanda riconvenzionale nei confronti del medesimo lavoratore.
In particolare, l’azienda chiede il rimborso del "ticket di licenziamento", essendo stata costretta a versarlo in conseguenza della condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede del dipendente, assentatosi ingiustificatamente dal posto di lavoro, invece di rassegnare le proprie dimissioni.
La sentenza
Il Tribunale di Cremona rileva che il pagamento del "ticket di licenziamento" è previso ex lege in tutte le fattispecie in cui al lavoratore sia stato comminato un licenziamento disciplinare, per il sol fatto che il rapporto di lavoro sia cessato per recesso del datore a causa della condotta inadempiente del prestatore.
Per la sentenza, la società non può porre a carico del lavoratore il costo di un contributo che è proprio la legge a porre a carico del datore anche nei casi, come quello in esame, in cui il licenziamento è stato irrogato a causa della condotta disciplinarmente rilevante del dipendente.
Secondo il Giudice, quindi, in assenza di prova circa le dimissioni del lavoratore, espresse o tacite che siano, il contributo di licenziamento è dovuto e, come previsto dalla legge, deve essere pagato dal datore di lavoro.
Su tali presupposti, il Tribunale rigetta la domanda riconvenzionale dell’azienda.
A cura di WST