Con la sentenza emessa, l’11.12.2025, nella causa C‑485/24, la Corte di Giustizia UE afferma il seguente principio di diritto: “… qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale di tale lavoratore, occorre tener conto di quest’ultimo luogo, nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze, al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti”.
Il fatto affrontato
Il dipendente, conducente francese assunto da una società di trasporti con sede in Lussemburgo, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo – per quel che qui interessa – che nonostante il contratto prevedesse espressamente l’applicazione della legge lussemburghese, l’attività lavorativa si era progressivamente concentrata in Francia, fino a determinare l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese.
La Corte di Cassazione francese, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE quale sia il criterio da seguire nell’individuazione della legge applicabile in assenza di scelta delle parti, qualora il lavoratore, nel corso del rapporto, trasferisca progressivamente il centro effettivo della propria attività in uno Stato membro diverso da quello di assunzione.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la Convenzione di Roma non precisa il periodo del rapporto di lavoro da prendere in considerazione per stabilire il Paese in cui il dipendente compie abitualmente il suo lavoro e, quindi, per comprendere la legge da applicare.
Secondo i Giudici, ne consegue che l’indagine sul luogo abituale di lavoro deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto e, soprattutto, tenere conto di quale località, nell’evoluzione del rapporto, sia divenuta il centro stabile delle attività del lavoratore.
Per la sentenza, nel compiere quest’accertamento, il Giudice nazionale deve tenere in considerazione di alcuni elementi quali il luogo in cui il lavoratore versa le imposte e quello in cui beneficia del sistema di previdenza sociale.
In conclusione, per la CGUE è necessario considerare il luogo in cui il lavoratore ha svolto in via prevalente la sua attività, solo così si può arrivare ad individuare lo Stato con il quale contratto di lavoro ha il collegamento più stretto, garantendo una migliore protezione al lavoratore.
A cura di WST
