Con la sentenza n. 1497/2023, la Corte d’Appello di Bari afferma che il licenziamento irrogato in assenza di una preventiva contestazione disciplinare è affetto da illegittimità e non da nullità, con conseguente applicazione, nelle imprese sotto soglia, della tutela risarcitoria (sul medesimo tema si veda: Tribunale di Roma: il licenziamento senza contestazione dà diritto alla reintegra anche nelle piccole imprese).
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole dalla società datrice, avente meno di 15 dipendenti.
Il Tribunale accoglie la predetta domanda e reintegra la ricorrente nel proprio posto di lavoro, stante l’assenza di una preventiva contestazione.
La sentenza
La Corte rileva, preliminarmente, che il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della L. 300/1970, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato.
In particolare, secondo i Giudici, il comportamento addebitato al dipendente ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore per sottrarsi ad una declaratoria di illegittimità del recesso.
Per la sentenza, ne consegue che, in assenza di nullità, nelle imprese c.d. sotto soglia (aventi meno di 15 dipendenti), non può essere riconosciuta al lavoratore la tutela reintegratoria, ma solo quella indennitaria.
Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Bari accoglie il ricorso della società e, in luogo della reintegra, riconosce alla lavoratrice un'indennità commisurata a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
A cura di WST