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Cassazione: superamento del comporto, illegittimo il licenziamento se il dipendente è stato indotto in errore


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Con l’ordinanza n. 22455 del 06.08.2024, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento per superamento del comporto irrogato al dipendente indotto in errore dai prospetti presenze, allegati alle buste paga, riportanti un numero di assenze per malattia di molto inferiori rispetto a quelli reali.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente era stato ingenerato in errore dalla società, dal momento che nei prospetti presenze allegati alle buste paga era indicato un numero di assenze per malattia di gran lunga inferiore a quelle conteggiate nella lettera di licenziamento.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, laddove non sia previsto dalla contrattazione collettiva, il datore non ha alcun obbligo di informare il dipendente dello spirare (più o meno prossimo) del periodo di comporto.

Tuttavia, continua la sentenza, parte datoriale non deve, allo stesso tempo, indurre il lavoratore a ritenere di avere accumulato un numero di giorni di assenza per malattia di gran lunga inferiore al reale.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, è vero che – in presenza di tale circostanza – il lavoratore avrebbe potuto verificare autonomamente il numero effettivo di assenze per malattia (eventualmente accedendo al portale web dell’INPS), ma è altrettanto vero che il comportamento posto in essere dal datore non può essere considerato conforme a buona fede e correttezza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST