Con l’ordinanza n. 172 del 07.01.2025, la Cassazione afferma che, laddove il licenziamento sia intimato sulla base di più addebiti, è il lavoratore a dover dimostrare che gli stessi, se non valutati congiuntamente, non sono in grado di legittimare il recesso.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a fronte di varie inadempienze, quali l’omessa tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia, il mancato tempestivo invio del certificato medico, l’uso di certificazione medica falsa, l’abbandono del posto di lavoro e l’offesa ad una collega.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che i comportamenti tenuti dal ricorrente costituiscono, sia singolarmente che unitariamente considerati, condotte tanto gravi da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, non è il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate.
Piuttosto, continua la sentenza, è il lavoratore a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Non avendo assolto tale onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità del recesso irrogatogli.
A cura di WST