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Cassazione: scarso rendimento ed assenze per malattia, che rapporto sussiste?


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Con la sentenza n. 1161 del 20.01.2026, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento per scarso rendimento, a condizione che sia basato su un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile.

Il fatto affrontato

La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per scarso rendimento causato da una malattia simulata.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo sussistente lo scarso rendimento determinato dal microassenteismo per malattia rivelatasi simulata.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, per l’integrazione dello scarso rendimento, è necessario un duplice profilo: oggettivo - che si sostanzia in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile - e soggettivo, che concerne la imputabilità della condotta a colpa del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile allo scarso rendimento non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, a condizione che le stesse non siano caratterizzate da colpa del dipendente.

Nel caso di specie, invece, continua la sentenza, la malattia è risultata simulata e, quindi, ininfluente ai fini dell’integrazione dello scarso rendimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.

A cura di WST