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Cassazione: sanzionato il dirigente che non controlla l’operato dei sottoposti


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Con l’ordinanza n. 8642 del 02.04.2024, la Cassazione afferma che è legittima la sanzione disciplinare irrogata al pubblico dirigente che, a causa dell’omesso controllo sull’operato dei propri sottoposti e della mancata adozione di direttive di carattere generale, abbia cagionato un grave danno economico all’Ente datore.

Il fatto affrontato

Il dirigente comunale ricorre giudizialmente al fine di chiedere l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, irrogatagli per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure interne che avevano determinato la mancata notifica di un numero rilevante di atti (1511 verbali d'accertamento prescritti e 2244 tardivamente caricati) con connesso grave danno economico.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo acclarata la responsabilità del ricorrente e di notevole entità il danno cagionato all’Ente.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il dovere, richiesto al pubblico dirigente, di sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell'attività del personale assegnato alla struttura, non può non implicare il controllo del processo lavorativo e l'operato del personale a esso addetto.

In particolare, continua la sentenza, il dirigente è tenuto a guidare, con direttive di carattere generale, le attività poste in essere dai suoi sottoposti.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in ipotesi di riscontrata tolleranza di irregolarità di servizio, il dirigente deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità della sanzione irrogatagli.

A cura di WST