Con l’ordinanza n. 6966 del 16.03.2025, la Cassazione afferma che deve ritenersi ritorsivo il licenziamento irrogato al dipendente che si sia legittimamente rifiutato di eseguire ordini di servizio fisicamente impraticabili.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi rifiutato di svolgere la propria prestazione all’interno di un mezzo aziendale in cui, a causa della sua corporatura e alta statura, non riusciva ad entrare fisicamente.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo ritorsivo l’impugnato recesso.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che è ravvisabile il motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa.
A tal fine, continua la sentenza, il giudice può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, a condizione che gli stessi, nella loro valutazione unitaria e globale, consentano di ritenere raggiunta anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
Secondo i Giudici di legittimità, detta prova può ritenersi raggiunta allorquando – come nel caso di specie – il licenziamento sia irrogato per il rifiuto opposto (in buona fede) dal dipendente allo svolgimento della prestazione a fronte di ordini di servizio impraticabili.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la nullità dell’impugnato recesso.
A cura di WST