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Cassazione: repechage, nessun obbligo di formazione del personale ritenuto in esubero


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Con l’ordinanza n. 10627 del 19.04.2024, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento per g.m.o., il datore – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repechage – non è tenuto a sottoporre il lavoratore in esubero ad una formazione volta a fornirgli una diversa professionalità astrattamente utilizzabile in azienda.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli a seguito della riorganizzazione dovuta al pesante calo dell'attività e del fatturato registrato negli ultimi anni dall’azienda datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che il concorso di diversi elementi (infungibilità della mansione del ricorrente rispetto a quella dei lavoratori rimasti in servizio; non corrispondenza dell’attività svolta dal medesimo e dalla lavoratrice assunta a distanza di un anno dal recesso) deponeva per l'adempimento dell'obbligo di repechage da parte della società.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repechage opera solo nell’alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, il datore non ha alcun obbligo di organizzare corsi di formazione per fornire al dipendente licenziando una diversa professionalità.

Invero, per la sentenza, anche ai sensi dell’art. 2103 c.c., non si può considerare come posizione utile ai fini del repechage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta dal lavoratore in esubero.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di WST