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Cassazione: repechage limitato alle posizioni compatibili con il bagaglio professionale del licenziato


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Con l’ordinanza n. 17036 del 20.06.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia”.

Il fatto affrontato

Due lavoratori impugnano giudizialmente il licenziamento loro irrogato per giustificato motivo oggettivo, deducendo – tra le altre cose – una violazione dell’obbligo di repechage a fronte della sussistenza di posizioni libere in azienda al momento del recesso.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante la necessaria limitazione dell’obbligo di repechage alle attitudini, al bagaglio professionale ed alla formazione del lavoratore al momento del licenziamento.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’obbligo di repechage deve essere limitato alle posizioni confacenti con le attitudini e la formazione di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento.

Per la sentenza, infatti, il datore non è tenuto a fornire al dipendente un'ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, detto assunto risulta in linea con il necessario bilanciamento del diritto del lavoratore al mantenimento del posto con quello del datore a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai dipendenti e conferma la legittimità del recesso loro irrogato.

A cura di WST