Stampa

Cassazione: reintegrato il lavoratore licenziato senza una preventiva contestazione disciplinare


icona

Con l’ordinanza n. 28927 dell’11.11.2024, la Cassazione afferma che l’assenza della preventiva contestazione inficia l’intero procedimento disciplinare e comporta, in caso di licenziamento, il diritto del lavoratore alla reintegra.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giusta causa dalla società datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e dispone la reintegra della ricorrente, sul presupposto che il recesso era stato intimato senza alcuna preventiva contestazione di addebito.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in materia di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano.

Per la sentenza, infatti, la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, in assenza di contestazione si rientra nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, per cui l’art. 18, comma 4, L. 300/1970 prevede la tutela reintegratoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST