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Cassazione: reintegra se l’addebito è punito con sanzione conservativa dal Regolamento aziendale


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Con la sentenza n. 740 del 13.01.2026, la Cassazione afferma che il dipendente deve essere reintegrato se le condotte contestategli, secondo il contratto collettivo o il Regolamento aziendale, sono sanzionabili con una misura conservativa.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per avere, al termine del proprio turno di lavoro, affettato dei salumi per mangiarli in presenza di due dipendenti della impresa di pulizia, nonostante la vigenza della normativa dettata al fine del contenimento della pandemia da COVID-19.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata riconducibile alla ipotesi di violazione della regola igienico sanitaria che prescriveva il consumo di alimenti e bevande solo in determinati appositi spazi, per cui il Regolamento aziendale prevede una sanzione meramente conservativa.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria, non è sufficiente fermarsi all’analisi delle sanzioni conservative previste dal CCNL, ma è necessario leggere le stesse in combinato disposto con le previsioni del Regolamento aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, le clausole contrattualcollettive e/o regolamentari – utilizzabili a tal fine – sono anche quelle generali o elastiche.

Infine, continua la sentenza, la condotta non può essere ricondotta nelle mancanze di analoga gravità rispetto a quelle per cui le parti sociali hanno previsto la sanzione espulsiva, laddove le stesse prendano in considerazione illeciti ben più importanti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità dell’impugnato licenziamento.

A cura di WST