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Cassazione: reintegra se la condotta è di gravità analoga a quelle per cui il CCNL prevede una sanzione conservativa


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Con l’ordinanza n. 27698 del 25.10.2024, la Cassazione afferma che ha diritto ad essere reintegrato il lavoratore licenziato per una condotta di gravità analoga a quelle per cui il CCNL, formulando una elencazione esemplificativa, preveda una sanzione conservativa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a fronte di tre diverse condotte contestategli.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e reintegra il ricorrente, ritenendo le condotte al medesimo contestate di gravità analoga a quelle tenute dal "lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda" e dal "lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda", tipologie entrambe punite con sanzione conservativa dal CCNL applicato al rapporto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nelle ipotesi in cui la disciplina collettiva prevede le sanzioni conservative esemplificativamente, quindi senza elencazioni tassative, il giudice ben può effettuare una valutazione in concreto per ritenere che la condotta tenuta dal lavoratore sia riconducibile, per contiguo disvalore disciplinare, alla fattispecie aperta che prevede le infrazioni punibili con sanzione conservativa.

Per la sentenza, non si tratta di estendere la sanzione conservativa ad ipotesi non previste, quanto piuttosto di prendere atto che le parti sociali hanno inteso descrivere le fattispecie suscettibili di una sanzione non risolutiva del rapporto di lavoro mediante una elencazione di casi, che però, per espressa previsione, ha una valenza meramente esplicativa.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata, pur se non direttamente ascrivibile a una di quelle oggetto di elencazione, nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa, sulla base della valutazione che la mancanza accertata sia di gravità omologabile a quella che connota le infrazioni esplicitamente menzionate nel catalogo.

Su tali presupposti, i Giudici di legittimità rigettano il ricorso proposto dalla società, ritenendo illegittimo il licenziamento dalla stessa irrogato.

A cura di WST