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Cassazione: quando si può vincere la presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento recapitata al domicilio del lavoratore?


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Con l’ordinanza n. 15987 del 15.06.2025, la Cassazione afferma che, nel caso in cui la lettera di licenziamento sia pervenuta all’indirizzo del lavoratore, lo stesso può dimostrare di non averne comunque avuto conoscenza solo in presenza di fattori esterni ed oggettivi e non anche per l’intervento di proprie condizioni soggettive.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello rigetta l’impugnativa giudiziale del licenziamento presentata dal lavoratore per intervenuta decadenza.
A fondamento della predetta decisione, la Corte ritiene che la mancata comunicazione del recapito della lettera di licenziamento da parte della madre del ricorrente (con lo stesso convivente) non è un evento idoneo a far venir meno la presunzione di conoscibilità dell’atto recettizio operante nel momento in cui questo perviene all’indirizzo del destinatario.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in ipotesi di regolare ricezione della lettera di licenziamento al domicilio del lavoratore, la stessa si presume conosciuta dal destinatario.

Per la sentenza, detta presunzione può essere vinta solo dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che la comunicazione di recesso sia pervenuta nel luogo di destinazione, la stessa non sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In altre parole, secondo i Giudici di legittimità, la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare per vincere la presunzione fa riferimento alla impossibilità di aver notizia a causa di fattori esterni ed oggettivi.

Non avendo il lavoratore fornito detta prova, la Suprema Corte rigetta il ricorso dal medesimo proposto e conferma la sua decadenza dall’impugnativa del recesso.

A cura di WST