Con l’ordinanza n. 26609 del 02.10.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, infatti, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciari con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente”.
Il fatto affrontato
Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giusta causa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda perché, pur non ritenendo sussistente la giusta causa, considera non arbitraria la decisione datoriale di recedere dal rapporto.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il dirigente è responsabile di tutto quello che fanno (o non fanno) i dipendenti che a lui rispondono ed ha l’onere di coordinare e adeguatamente indirizzare l'attività degli stessi.
In particolare, per la sentenza, la responsabilità dirigenziale è riconducibile alle attività poste in essere dalla struttura dal medesimo diretta e dal dirigente consapevolmente fatte proprie.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, la violazione di tale responsabilità può legittimare il licenziamento del dirigente che appare giustificato se non è frutto di una decisione arbitraria di parte datoriale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza del buono pasto in favore degli infermieri turnisti.
A cura di WST
