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Cassazione: quando si estingue il rapporto in caso di licenziamento per g.m.o.?


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Con la sentenza n. 15513 del 10.06.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “… il licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il lavoratore conserva il diritto al preavviso, sicché se il preavviso è stato dato … l'effetto estintivo si verifica al compimento del relativo periodo … se invece non è stato dato il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo”.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per g.m.o., con lettera del 09.02.2019, all’esito della procedura di conciliazione obbligatoria dinanzi all’ITL tenutasi il 08.02.2019 e conclusasi senza un accordo.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo – tra le altre cose – censura la decorrenza del recesso fissata retroattivamente dalla società al giorno 08.02.2019 (data in cui il dipendente aveva presentato domanda di congedo straordinario per assistenza alla madre disabile).

La sentenza

La Cassazione rileva che, nelle ipotesi di licenziamento per g.m.o. soggetto al tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’Ispettorato del Lavoro, l’effetto estintivo del rapporto si produce:
- al termine del periodo di preavviso decorrente dall’inizio della procedura qualora, nella comunicazione di avvio o nella lettera di licenziamento, il datore dichiari di voler ricevere la prestazione durante il relativo periodo;
- al momento dell’avvio del procedimento, con diritto del dipendente all’indennità sostitutiva del preavviso, laddove nulla venga dichiarato sul preavviso;
- al termine della procedura, se il procedimento viene avviato senza interruzione del rapporto, con qualificazione del periodo lavorato in pendenza della procedura stessa come preavviso prestato.

Secondo la sentenza, il Giudice di merito dovrà tener conto di detti principio al fine di determinare l’effettiva cessazione del rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di WST