Con l’ordinanza n. 27161 del 21.10.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Il giudice, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, deve verificare se il fatto concreto sia sussumibile in una delle fattispecie previste dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare come punite con sanzione conservativa, anche nel caso in cui tali fattispecie siano diversificate dal riferimento al minore o maggiore grado di "gravità" quale ulteriore elemento costitutivo della fattispecie tipizzata, previa interpretazione del suo significato secondo le previsioni contrattualcollettive e/o del codice disciplinare”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla banca datrice a fronte di numerose condotte contestate.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ma riconosce solo la tutela indennitaria, ritenendo, da un lato, sproporzionato il recesso e, dall’altro, non ricompresi gli addebiti mossi al ricorrente tra quelli per cui il CCNL ed il codice disciplinare prevedono sanzioni conservative.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore anche in quella previsione contrattualollettiva o del codice disciplinare che, con clausola generale ed elastica (articolata in termini di minore o maggiore gravità), punisca l'illecito con sanzione conservativa.
Per la sentenza, infatti, detta operazione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, trattandosi di una attuazione del principio di proporzionalità come tipizzato dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo oppure dal datore di lavoro mediante il codice disciplinare.
Secondo la Suprema Corte, quindi, il giudice – al fine dell'individuazione della tutela applicabile – è tenuto a verificare, alla luce dell'elemento costitutivo della minore o maggiore gravità (nel significato attribuitovi dal contratto collettivo o dal codice disciplinare), se il fatto come concretamente accertato possa rientrare nella fattispecie meno grave prevista dalle parti sociali con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.
Su tali presupposti, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso proposto dal dipendente e riconoscono il diritto dello stesso ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.
A cura di WST