Stampa

Cassazione: quali formalità richiede l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento?


icona

Con l’ordinanza n. 17731 del 21.06.2023, la Cassazione afferma che, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del recesso, è sufficiente anche una frase scritta in calce alla lettera di licenziamento con cui il lavoratore esprime, in qualche modo, il proprio dissenso verso la sanzione espulsiva.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per inidoneità alle mansioni.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo espressiva della volontà di impugnare il licenziamento la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo pronunciata con la dicitura in calce alla lettera di comunicazione del recesso "prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto".

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che secondo cui, ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della L. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento.

Per la sentenza, non sono previste, a tal fine, formule prestabilite ed è sufficiente che il dipendente utilizzi qualsiasi termine, anche non tecnico, per manifestare – seppur solo implicitamente – la volontà di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher