Con l’ordinanza n. 7848 del 25.03.2025, la Cassazione afferma che il recesso irrogato alla dipendente che rifiuta di ricevere una contestazione disciplinare è sproporzionato e, quindi, deve essere riconosciuta alla lavoratrice licenziata la sola tutela indennitaria.
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver effettuato registrazioni audio-visive non autorizzate in ambiente di lavoro, nonché per aver rifiutato di ricevere la contestazione disciplinare inerente alla prima condotta.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda e dichiara sproporzionato il recesso, affermando l’insussistenza della prima condotta (in quanto le registrazioni erano state effettuate, seppur all'insaputa dei presenti, per la tutela di un diritto e dovevano, pertanto, ritenersi consentite e legittime) e la tenuità della seconda.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ritiene non fondate le censure mosse alla sentenza di merito dalla lavoratrice, al fine di ottenere la diversa tutela reintegratoria.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, un differente apprezzamento del merito della vicenda e delle risultanze processuali emerse non è consentito in sede di legittimità.
Ancor di più, continua la sentenza, laddove ricorra – come nel caso di specie – la casistica di doppia pronuncia conforme di merito, fondata sulle medesime ragioni di fatto relative alla sussistenza o meno delle condotte disciplinarmente rilevanti.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando l’applicazione della sola tutela indennitaria.
A cura di WST