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Cassazione: quale è il termine di ripresa del servizio in caso di reintegra?


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Con l’ordinanza n. 3264 del 05.02.2024, la Cassazione afferma che, in caso di reintegra giudiziale, l’invito a riprendere servizio può essere inviato dal datore anche prima del limite massimo dei 30 giorni imposto dall’art. 18 L. 300/1970 e il rapporto si considera concluso irrevocabilmente al trentesimo giorno dalla notifica dell’invito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso per decreto ingiuntivo per conseguire il risarcimento a seguito della reintegrazione ottenuta con sentenza giudiziale.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente l’opposizione proposta dalla società, sul presupposto che la somma dovuta al dipendente era inferiore, in quanto lo stesso non si era ripresentato in servizio a seguito dell’invito formulatogli dal datore.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in caso di reintegra, nell'ipotesi in cui non sia stato esercitato tempestivamente il diritto di opzione alle 15 mensilità alternative ovvero il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dal ricevimento del formale invito del datore di lavoro, il rapporto si intende risolto di diritto.

Per la sentenza, ciò significa che il datore di lavoro non ha l’obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio, dal momento che la norma si limita a stabilire che la produzione dell'effetto della risoluzione di diritto del rapporto è fissata al trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'invito ove il lavoratore, come nel caso di specie, non abbia esercitato il diritto di opzione.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data anteriore allo scadere dei 30 giorni, ma, in tal caso, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo non dovuta la somma ingiunta.

A cura di Fieldfisher