Con l’ordinanza n. 18552 del 08.07.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Qualora un primo licenziamento, viziato per carenza di forma, sia seguito da un secondo non affetto da vizi formali, ma illegittimo per carenza di giusta causa, la tutela che il lavoratore può invocare per l'assenza del requisito formale è limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi e, qualora non sussista il requisito dimensionale di cui all'art. 18 st.lav., dall'illegittimità del secondo licenziamento derivano unicamente gli effetti di cui alla l. n. 604 del 1966”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente i due licenziamenti irrogatogli in data 2 aprile 2011 e 12 aprile 2011, deducendo – tra le altre cose – che il primo recesso era stato irrogato oralmente.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo, da un lato, l’inefficacia della prima sanzione espulsiva e, dall’altro, la piena legittimità della seconda.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma, a condizione che alla base dello stesso siano posti i medesimi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso.
Per la sentenza, tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che esula dallo schema dell'art. 1423 c.c. (norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo).
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, il secondo licenziamento deve ritenersi produttivo di effetti, dal momento della sua irrogazione, ogniqualvolta venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.
A cura di WST