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Cassazione: per l’impugnativa del licenziamento è sufficiente un documento word allegato ad una PEC


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Con l’ordinanza n. 18529 del 08.07.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l’invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda e dichiara la decadenza del ricorrente, sul presupposto che il difensore dello stesso aveva impugnato il recesso, in via stragiudiziale, inoltrando alla società una PEC cui era allegato un file “word” contenente la contestazione del recesso priva della sottoscrizione sia del dipendente che del suo avvocato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'impugnazione del licenziamento, per legge, può essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

In particolare, continua la sentenza, il requisito della impugnazione per iscritto deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che un file “word”, tanto più allegato ad una PEC, rappresenta un mezzo idoneo ad impugnare un licenziamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di WST