Con l’ordinanza n. 16630 del 14.06.2024, la Cassazione afferma che il datore può liberamente revocare il licenziamento, inviando la relativa comunicazione al lavoratore entro 15 giorni dall’impugnativa del recesso, senza che assuma alcuna rilevanza la data di ricezione della revoca da parte del dipendente.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente due licenziamenti irrogatile il primo per giustificato motivo oggettivo (poi revocato) ed il secondo per giusta causa per non essersi presentata in servizio a seguito della revoca del primo recesso.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo valida la revoca del primo licenziamento, stante l’invio della relativa comunicazione entro 15 giorni dall’impugnativa della dipendente.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che (a decorrere dall’entrata in vigore della L. 92/2012) l'istituto della revoca del licenziamento è un diritto potestativo del datore cui soggiace il lavoratore.
Secondo i Giudici di legittimità, è una sorta di autotutela esercitabile dal datore di lavoro che determina il ripristino del rapporto senza soluzione di continuità, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del dipendente in tal senso e senza che ciò sia fonte di risarcimento del danno.
Per la sentenza, unica condizione necessaria è che detta revoca sia inviata (ma non anche ricevuta dal destinatario) nei quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione del licenziamento.
Ritenendo soddisfatta la predetta condizione nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.
A cura di WST