Con la sentenza n. 18063 del 03.07.2025, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento per g.m.o. di lavoratore fruitore dei benefici ex lege 104/1992, la società, per adempiere correttamente all’obbligo di repechage, deve tenere in considerazione anche delle esigenze di solidarietà poste a fondamento della tutela dei disabili.
Il fatto affrontato
Il dipendente, titolare dei benefici di cui alla L. 104/1992, impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli, deducendo che in alternativa al recesso la società datrice gli aveva prospettato un impiego con un orario diverso da quello c.d. a ciclo continuo-semicontinuo sempre goduto dallo stesso per assistere la moglie gravemente invalida.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che il datore di lavoro aveva adeguatamente ottemperato all'obbligo di rinvenire un impiego alternativo.
La sentenza
La Cassazione rileva preliminarmente che, in caso di licenziamento per g.m.o. di un lavoratore fruitore dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, il repechage deve essere effettuato in modo particolarmente pregnante.
Ciò, continua la sentenza, nel rispetto di buona fede e correttezza e del bilanciamento sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
Secondo i Giudici di legittimità, le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore devono essere valorizzate ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda non risultino effettive o possano, comunque, essere altrimenti soddisfatte.
Su tali presupposti, ritenendo che, nel caso di specie, la società non abbia adempiuto a tali obblighi, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente.
A cura di WST