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Cassazione: non valgono gli “ordinari” termini di impugnazione in caso di licenziamento per mancato superamento della prova


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Con l’ordinanza n. 9282 del 08.04.2025, la Cassazione afferma che, in caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, non valgono i termini di impugnazione del licenziamento previsti per le altre ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, in data 04.06.2019, deposita il ricorso giudiziale per impugnativa del licenziamento irrogatogli per mancato superamento del periodo di prova il 04.12.2018.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 6 L. 604/1966.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il regime decadenziale previsto dall’art. 32 L. 183/2010 si applica soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma e non anche, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova.

Per la sentenza, detta fattispecie non può rientrare, per la particolare valenza che connota l’istituto della prova, nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati nel citato art. 32, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 10 della medesima legge.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dipendente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di WST