Con l’ordinanza n. 20891 del 26.07.2024, la Cassazione afferma che è illegittimo, per carenza dell’elemento soggettivo, il licenziamento del lavoratore che giustifica l’assenza, per malattia del figlio, con certificati medici falsi, se il medesimo dipendente non ha contribuito a falsificare la certificazione.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver presentato certificazioni mediche false a giustificazione di giornate di assenza a causa della malattia del figlio.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che non risultava raggiunta la prova della consapevolezza da parte del ricorrente della non autenticità della documentazione al fine di farne uso traendone un indebito vantaggio.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, al lavoratore non viene imputato di aver falsificato o contribuito a falsificare i certificati in questione né viene provato che il dipendente fosse a conoscenza della falsità della documentazione medica.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il comportamento del prestatore risulta privo del carattere di illiceità sotto il profilo soggettivo, per mancanza di coscienza e volontà riguardo all'antigiuridicità della propria condotta.
Per la sentenza, ne consegue che, stante la mancata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del fatto illecito contestato, il recesso non può essere considerato legittimo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.
A cura di WST