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Cassazione: l’indennità risarcitoria non esclude il diritto all’indennità di mancato preavviso


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Con l’ordinanza n. 3247 del 05.02.2024, la Cassazione afferma che la tutela indennitaria risarcitoria, riconosciuta giudizialmente in caso di recesso illegittimo, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di mancato preavviso, che non ha finalità risarcitoria, ma è volta a consentire al dipendente di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, ritenendo sproporzionato il recesso, riconosce al ricorrente una indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre all'indennità di mancato preavviso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.

In particolare, per la sentenza, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la predetta indennità - stante la diversità di funzioni - non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza di entrambe le indennità.

A cura di WST