Con l’ordinanza n. 26770 del 15.10.2024, la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il dipendente che si presenti a lavoro con 40 minuti di ritardo, qualora detta condotta esponga l’azienda datrice ad importanti rischi (anche solo potenziali).
Il fatto affrontato
Il dipendente, vigilantes presso una banca, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi recato a lavoro con un ritardo di circa 40 minuti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la condotta addebitata al ricorrente integrava un inadempimento di significativa gravità essendo rimasto l'istituto di credito privo del servizio di vigilanza fissa per un lasso temporale importante.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, la legittimità del recesso è legata, in prima battuta, alla natura significativa dell'inadempimento.
Con riferimento all’aspetto soggettivo, invece, continua la sentenza, la condotta risulta connotata da una forte negligenza del lavoratore.
Infine, secondo i Giudici di legittimità, elemento essenziale per definire la gravità del comportamento è quello del danno potenziale costituito nel lasciare l'azienda sprovvista del servizio di vigilanza per il un ampio arco temporale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
A cura di WST