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Cassazione: licenziato il lavoratore che importuna le colleghe


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Con l’ordinanza n. 31790 del 15.11.2023, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che tenta di approcciare continuamente con le colleghe, risultando tali condotte lesive della dignità e della sicurezza delle interessate oltre che contrarie al decoro e alla correttezza da mantenere nell’ambiente di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver disatteso ad una diffida con cui gli veniva intimato di non reiterare taluni comportamenti inappropriati nei confronti delle colleghe, avendo provocato nelle stesse disagio e turbamento.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo proporzionato il recesso perché, nonostante le iniziative precedenti adottate dal datore, il ricorrente aveva continuato intenzionalmente a porre in essere le condotte denunciate dalle colleghe coinvolte.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ritiene non fondata la censura del lavoratore in base alla quale il potere disciplinare si sarebbe consumato con la diffida, integrandosi con la successiva contestazione una violazione del ne bis in idem.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la diffida è una manifestazione dell’esercizio del potere direttivo, prodromica all’instaurazione del procedimento disciplinare che, nel caso di specie, è stata, peraltro, dettata anche dalla necessità di adempiere gli obblighi di garanzia e protezione della salute e sicurezza delle dipendenti coinvolte.

Invero, per la sentenza, è stato proprio l'inadempimento alla diffida, espresso con i comportamenti successivi, a far attivare il procedimento disciplinare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di Fieldfisher