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Cassazione: licenziato il dipendente ritardatario


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Con l’ordinanza n. 28929 dell’11.11.2024, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, ripetutamente, si è recato a lavoro in ritardo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per il mancato rispetto dell’orario di lavoro nei giorni 4, 12 e 24 dicembre 2018.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittimo il recesso anche alla luce della recidiva in relazione a tre sanzioni disciplinari conservative precedentemente irrogate al ricorrente per accadimenti simili.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la circostanza che il dipendente perseveri, in più occasioni, nel non rispettare il proprio orario di lavoro legittima il recesso datoriale.

Per la sentenza, infatti, detta condotta dimostra l’inaffidabilità del lavoratore e la totale noncuranza del medesimo rispetto alle disposizioni ricevute.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, la condotta è ancora più grave, perché il lavoratore non ha preso in considerazione neppure i precedenti provvedimenti disciplinari di natura conservativa che per lui avrebbero dovuto costituire un’ammonizione a tenere comportamenti più corretti nel futuro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato licenziamento.

A cura di WST