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Cassazione: licenziato il dipendente condannato per stalking nei confronti dell’ex coniuge


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Con l’ordinanza n. 32952 del 17.12.2025, la Cassazione afferma che una condanna penale, anche se inerente ad una condotta extralavorativa, integra la giusta causa di licenziamento laddove il comportamento del dipendente sia tanto grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dopo aver ricevuto una condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex coniuge.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che i reati, non solo erano stati realizzati al di fuori del contesto lavorativo, ma non avevano neppure alcuna attinenza con l’attività lavorativa o con l’immagine morale dell’azienda, in nessun modo danneggiata.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso.

Per la sentenza, dunque, è sussumibile nella nozione legale di giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, affermando la legittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di WST