Con la sentenza n. 30418 del 02.11.2023, la Cassazione afferma che nel pubblico impiego integra la fattispecie, disciplinarmente rilevante, della falsa attestazione, non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole dal Ministero datore perché, in cinque occasioni nell'anno 2017, si era allontanata dall'istituto scolastico in cui lavorava per tutta la durata della pausa pranzo senza strisciare il badge sia all'uscita che al rientro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata riconducibile alle ipotesi per cui l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 prevede la sanzione espulsiva.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, la condotta di rilievo disciplinare non richiede un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio.
Secondo i Giudici di legittimità, conditio sine qua non per l’integrazione dell’illecito disciplinare è che la condotta deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro.
Per la sentenza, quindi, anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della pubblica dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.
A cura di Fieldfisher