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Cassazione: licenziato il dipendente che attesta falsamente la presenza tramite il tablet aziendale


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Con l’ordinanza n. 4936 del 25.02.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, tramite il tablet fornitogli dall’azienda per l’esecuzione delle mansioni, attesti falsamente la propria presenza in servizio.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio in diverse occasioni, mediante il tablet aziendale fornitogli per lo svolgimento della sua mansione.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo le condotte contestate tanto gravi da legittimare il recesso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – afferma che, nel caso in cui il tablet aziendale è utilizzato anche per inserire tempi e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, lo strumento rileva non come sistema del datore per effettuare un controllo sulla prestazione lavorativa.

In tali circostanze, continua la sentenza, il mezzo è semplicemente adoperato dal dipendente per fornire al datore di lavoro dati falsi.

Dunque, secondo i Giudici di legittimità, tali dati, forniti dallo stesso lavoratore, rilevano non quale esito di un controllo a distanza della prestazione lavorativa, bensì come elementi che giustificano un recesso datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato licenziamento.

A cura di WST