Con l’ordinanza n. 3607 del 12.02.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, durante l’orario di servizio, utilizza per motivi personali l’auto aziendale concessagli solo per uso lavorativo.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver utilizzato per motivi personali, durante l’orario di servizio, l’auto aziendale concessagli in uso solo per esigenze attinenti all'attività lavorativa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo provati gli addebiti contestati grazie alle indagini condotte dal datore mediante una agenzia investigativa.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che i controlli del datore, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo.
Il controllo effettuato nel caso di specie, continua la sentenza, risponde ai predetti criteri perché, da un lato, non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge e, dall’altro, non era lesivo della privacy del prestatore seguito nei suoi spostamenti, in quanto effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell'allontanamento.
Ciò premesso, secondo i Giudici di legittimità, in presenza della prova di condotte come quelle contestate al lavoratore il licenziamento è legittimo a prescindere dall'integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno che è, comunque, riscontrabile nell'utilizzo improprio della vettura e dell'orario lavorativo retribuito.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.
A cura di WST