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Cassazione: licenziato chi prolunga reiteratamente la pausa pranzo


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Con l’ordinanza n. 9081 del 06.01.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al quadro che, reiteratamente e senza alcuna autorizzazione, rientra in evidente ritardo dalla pausa pranzo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, avente qualifica di quadro, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver, reiteratamente e senza autorizzazione alcuna, effettuato pause pranzo di circa due ore invece dei prescritti 60 minuti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo gravi i fatti addebitati, in quanto verificatisi in ventisei giornate lavorative nell'arco di un periodo di tempo compreso tra gennaio e febbraio 2020.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ritiene non accoglibile la censura proposta dal lavoratore, secondo cui lo stesso non sarebbe stato obbligato all’osservanza di stringenti vincoli orari stante la qualifica di quadro.

Per la sentenza, infatti, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto escludeva l’osservanza di precisi orari solo per i dirigenti, prevedendo invece un orario di lavoro predeterminato per i quadri.

Secondo i Giudici di legittimità, parimenti, la condotta addebitata al ricorrente non poteva essere sussunta nell’ipotesi per cui il CCNL prevede una sanzione conservativa, riguardando un solo episodio di ritardo ingiustificato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal quadro, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST