Con la sentenza n. 8359 del 04.04.2018, la Cassazione afferma che deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato sul rilievo che l’attività del dipendente venga sostituita dall’apporto della tecnologia, se il datore non adempie all’onere di provare come ed in quali termini il supporto informatico renda inutile l’operato del lavoratore.
Il fatto affrontato
Il prestatore, responsabile dell'analisi dati e statistiche della ingegneria di processo, viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, sulla base dell’affermazione societaria che tale attività era stata sostituita dall’uso di un supporto informatico.
La sentenza
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, afferma che la società non aveva adempiuto al proprio onere di dimostrare come ed in quali termini il supporto informatico avesse reso inutile l'operato del lavoratore.
In difetto di una siffatta allegazione specifica, secondo i Giudici di legittimità, deve essere esclusa anche la soppressione del posto, con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, dichiarandolo tra l’altro inammissibile, in quanto privo di una censura in ordine alla questione della sostituzione dell’attività svolta dal prestatore con l’inserimento di un’apposita intelligenza artificiale in azienda.
A cura di Fieldfisher