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Cassazione: licenziamento legittimo se le mansioni non soppresse sono residuali e non autonome


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Con l’ordinanza n. 2739 del 30.01.2024, la Cassazione afferma che, in caso di soppressione solo di una parte delle mansioni ricoperte dal dipendente, lo stesso non può essere licenziato per g.m.o. qualora le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività svolta, una loro oggettiva autonomia e non risultino, cioè, intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo, da un lato, che era stata provata l’eliminazione della mansione principale ricoperta dalla ricorrente e, dall'altro, che le attività residuali dalla stessa svolte ben potessero essere redistribuite all'interno dell'ufficio.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro integrante il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza.

Invero, continua la sentenza, talune mansioni possono essere soltanto diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, in tali ipotesi il datore, prima di procedere al licenziamento, deve valutare la possibilità di un utilizzo parziale del lavoratore “eccedentario”, se del caso ridotto con l'adozione del part time, per lo svolgimento delle residuali mansioni non soppresse.

Tutto ciò premesso, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla dipendente sotto il diverso profilo della violazione dell’obbligo di repechage.

A cura di Fieldfisher