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Cassazione: licenziamento in caso di violazione delle disposizioni disciplinanti l’attività bancaria


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Con l’ordinanza n. 3232 del 05.02.2024, la Cassazione afferma che la violazione delle normative disciplinanti l’attività bancaria, in materia di informazioni da apprendere prima dell’apertura di conti correnti, comporta il licenziamento per giusta causa del dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di un istituto di credito, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver aperto conti correnti senza acquisire alcuna informazione sui soggetti interessati in violazione delle disposizioni che disciplinano l'attività bancaria.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittimo il recesso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che le condotte contestate al dipendente, che sono state ritenute provate dalla corte territoriale, complessivamente considerate sono in grado di integrare la giusta causa di recesso.

In particolare, continua la sentenza, detti comportamenti anche a mene del contratto collettivo di categoria sono tanto gravi da legittimare il recesso ex art. 2119 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, il licenziamento non risulta viziato neppure sotto il profilo della proporzionalità, dal momento che il dipendente, anche in ragione della posizione apicale ricoperta, era tenuto a conoscere la normativa applicabile, sia interna che esterna, relativa alle operazioni attuate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di Fieldfisher