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Cassazione: legittimo il licenziamento per g.m.o. se il dipendente rifiuta la posizione di livello inferiore


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Con l’ordinanza n. 19556 del 15.07.2025, la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui il datore “prima di intimare il licenziamento [per g.m.o.], è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, avente qualifica di quadro, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo provata la sussistenza del g.m.o., anche con riferimento all’obbligo di repechage assolto dalla società con la proposta di una posizione da impiegato di primo livello rifiutata dal ricorrente.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repechage, il datore può proporre al dipendente l’assegnazione non solo a mansioni equivalenti, ma anche inferiori.

Tale principio, continua la sentenza, si basa sull'assunto dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del dipendente al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto.

Secondo i Giudici di legittimità, ove il lavoratore non accetti detta possibilità, il datore può ben recedere dal rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST