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Cassazione: legittimo il licenziamento per appropriazione di importi di modesto valore


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Con la sentenza n. 11985 del 07.05.2025, la Cassazione afferma che, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver omesso la registrazione di cassa per importi di modesto valore.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata una espressione di personalità incline all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che il compimento di ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino legittima il licenziamento del dipendente.

Ciò, per la sentenza, a prescindere da eventuali condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, la fiducia è lesa già dal compimento delle predette irregolarità, in quanto connotate dall'elemento doloso e inidonee a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di WST