Con l’ordinanza n. 8386 del 04.04.2018, la Cassazione afferma la legittimità di un licenziamento per giusta causa irrogato ad un dipendente che, a causa dell’assunzione di farmaci antidepressivi, si era addormentato iniziando in ritardo il proprio turno di lavoro.
Infatti, vista la notorietà degli effetti collaterali che provocano i medicinali in questione, la condotta tenuta dal prestatore, seppur non illecita, deve ritenersi indicativa di un chiaro elemento di intenzionalità nella realizzazione del fatto addebitato.
Il fatto affrontato
Il prestatore viene licenziato per giusta causa dalla società, in quanto, dopo aver assunto dei farmaci antidepressivi poco prima di iniziare il proprio turno di lavoro, si era addormentato, iniziando con ritardo il servizio di pattugliamento della tratta stradale cui era addetto.
L’ordinanza
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, respinge tutte le censure mosse dal ricorrente alla pronuncia di merito, affermando che:
• in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli separatamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutarli complessivamente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente;
• la dichiarata assunzione di farmaci antidepressivi prima dell'inizio del turno e gli effetti che questi avrebbero potuto determinare va valutata non alla stregua di una condotta illecita fra le altre disciplinarmente rilevanti oggetto di contestazione, ma quale circostanza che, allegata a fini difensivi dal lavoratore, deve ritenersi indicativa di un chiaro elemento di intenzionalità nella realizzazione del fatto addebitato;
• la valutazione complessiva del comportamento del lavoratore, considerato tanto nel suo contenuto oggettivo come nella sua portata soggettiva, deve aver riguardo anche al grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate;
• l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito.
Su tali presupposti, visto che, nel caso di specie, la Corte d’Appello si è correttamente conformata ai suddetti principi, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore.
A cura di Fieldfisher